Area Pi.M.U.S e Movimentazione Carichi

Nell’area Pi.M.U.S e Movimentazione Carichi sono erogati i seguenti corsi
– Addetti al Montaggio e smontaggio ponteggi(Pi.M.U.S)
Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi di tipo industriale, a braccio telescopico, telescopici rotativi con conducente.

Corso Addetti Pi.M.U.S/Aggiornamento

Montaggio e smontaggio ponteggi

Il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, così come modificato dal D.Lgs n. 106 del 03 agosto 2009, è oggi, la legge fondamentale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ha riunito e modificato le precedenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e detta l’obbligo di formazione per gli addetti al montaggio, uso e smontaggio di ponteggi (Pi.M.U.S) e ne regolamenta i contenuti e le modalità.

Il corso è finalizzato all’implementazione della sicurezza di tutte le attività di montaggio, smontaggio, e trasformazione di ponteggi.

Corso Completo

  • Imprese edili montatrici di ponteggi;
  • Lavoratori dipendenti di imprese edili, RSPP,
  • Coordinatori della sicurezza nei cantieri,
  • Consulenti sulla sicurezza

Corso Aggiornamento

I lavoratori già formati, sono tenuti a seguire un corso di aggiornamento teorico-pratico ogni quattro anni così come previsto dall’ALLEGATO XXI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

  • I lavoratori e I preposti addetti alle operazioni di montaggio/smontaggio di ponteggi già formati, ma che necessitino dell’aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/08.

La qualifica conseguita ha una validità di 4 anni.

Corso Movimentazione Carichi

Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi di tipo industriale, a braccio telescopico, telescopici rotativi con conducente.

Il corso permette al datore di lavoro di assolvere agli obblighi di abilitazione per la conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ai sensi dell’art.73, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. I contenuti del corso sono coerenti con quanto stabilito dall’articolo 73, comma 5, del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

Oltre all’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrelli elevatori (muletti), nello specifico al punto 6 dell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI) chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento”, si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento

Corso Completo

  • Dipendenti
  • Datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle costruzioni (Ateco F)
  • Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi.
  • Art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08
  • Accordo Stato Regioni del 22/02/20

Corso Aggiornamento

  • Dipendenti*
  • Datori di lavoro di imprese operanti nel settore delle costruzioni (Ateco F)*
  • Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi*

*che abbiano frequentato il corso base

  • Art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08
  • Accordo Stato Regioni del 22/02/20

La qualifica conseguita ha una validità di 5 anni.