Area D.L. S.P.P./R.S.P.P./A.S.P.P.

D.L. S.P.P. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (EX R.S.P.P. DATORE DI LAVORO).

Il corso è obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 è aggiornato al D. Lgs. 106/2009 ed è conforme a quanto stabilito nel Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011

R.S.P.P. / A.S.P.P.
Il D. Lgs. 81/08 (art. 31) prevede che ogni Datore di Lavoro (DL) debba obbligatoriamente organizzare una funzione aziendale che si occupi specificamente del miglioramento dei rischi nell’ambiente di lavoro: il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP), egli deve pure (art. 17 D. Lgs. 81/08) designare obbligatoriamente un Responsabile di tale funzione aziendale (RSPP) e, eventualmente, alcuni addetti (ASPP) a supporto. Gli RSPP e gli ASPP, possono essere figure interne e/o esterne all’Azienda e devono possedere i seguenti requisiti professionali (art. 32 del D.Lgs. 81/08):

  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (ovvero il modulo A di base e i moduli B relativi allo specifico settore ATECO di appartenenza dell’azienda) .

La durata del corso completo e di aggiornamento dipende dal grado di rischio dell’impresa, individuabili in base al codice ateco di riferimento e al macrosettore di appartenenza.

In base al grado di pericolosità possiamo trovare le seguenti categorie di appartenenza:
Modulo B ASPP RSPP

ATECO 1

Macrosettore B1 – Agricoltura

ATECO 2

Macrosettore B2 – Pesca

ATECO 3

Macrosettore B3 – Industrie estrattive e Costruzioni

ATECO 4

Macrosettore B4 – Industrie alimentari ecc., Tessili, abbigliamento, Conciarie, Cuoio, Legno, Carta, editoria, stampa, Minerali non metalliferi, Produzione e lavorazione di metalli, Fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici, Fabbricazione di macchine, apparecchi elettrici ed elettronici, Autoveicoli, Mobili, Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, Smaltimento rifiuti

ATECO 5

Macrosettore B5 – Raffinerie, trattamento combustibili nucleari, Industria chimica, Fibre, Gomma, Plastica

ATECO 6

Macrosettore B6 – Commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali varie (parrucchieri, carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, panificatori, pasticceri, ecc.), Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni

ATECO 7

Macrosettore B7 – Sanità – Servizi sociali

ATECO 8

Macrosettore B8 – Pubblica Amministrazione, Istruzione

ATECO 9

Macrosettore B9 – Alberghi, Ristoranti, Att. finanziarie (banche, assicurazioni,…), Att. immobiliari, noleggio, informatica, studi professionali, servizi alle imprese, Assoc. ricreative, culturali, sportive, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali

In base al grado di rischio avremmo la seguente divisione:

Le tipologie di attività a rischio basso:
Alberghi, Ristoranti – Assicurazioni – Immobiliari, Informatica – Associazioni ricreative, culturali, sportive – Servizi domestici – Organizzazioni Extraterritoriali – Commercio ingrosso e dettaglio – Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.), identificate anche dalle seguenti categorie ATECO 2007:

– G: 45, 46, 47
– I: 55, 56
– K: 64, 65, 66
– L: 68
– M: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82
– J: 58, 59, 60, 61, 62, 63
– R: 90, 91, 92, 93
– S: 94, 95, 96
– T: 97, 98
– U: 99.

Il Datore di Lavoro può svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezioni dei rischi (DLSPP) nei soli casi stabili dall’articolo 34, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, riportati nell’Allegato II del medesimo decreto che sono:

  • Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti
    (Escluse le aziende industriali di cui all’art. I del D.P.R. n. 175 del 17 maggio 88 soggette all’obbligo di dichiarazioni o notifica (utilizzo sostanze pericolose) come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private)
  • Aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti;
  • Aziende della pesca: fino a 20 addetti;
  • Altre aziende : fino a 200 addetti.

In caso di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (DLSPP) deve completare il percorso formativo di cui al presente Accordo Stato/Regioni, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione:

  • coloro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11/01/2012, un corso di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626. Per questi soggetti, sussiste comunque l’obbligo di aggiornamento.
  • datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, commi 2,3, e 5 del decreto legislativo n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato/Regioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale 14/02/2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplicita l’attività del datore di lavoro.

DURATA DEL CORSO: 16 ORE

CORSO DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento formativo ha periodicità quinquennale. Dalla lettura dell’accordo Stato/Regioni, risulta che i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.

È previsto per:

  • DLSPP delle seguenti tipologie di attività a rischio basso scritte sopra;
  • A coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997;
  • Agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626.

DURATA DEL CORSO: 6 ORE

Le tipologie di attività a rischio medio:

  • Pubblica amministrazione – Istruzione – Servizi sociali – Agricoltura e Pesca – Trasporti, Magazzinaggio, identificate anche dalle seguenti categorie ATECO 2007:

– A: 01, 02, 03
– H: 49, 50, 51, 52, 53
– Q: 88
– O: 84
– P: 85

  • Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti
    (Escluse le aziende industriali di cui all’art. I del D.P.R. n. 175 del 17 maggio 88 soggette all’obbligo di dichiarazioni o notifica (utilizzo sostanze pericolose) come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private);
  • Aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti;
  • Aziende della pesca: fino a 20 addetti;
  • Altre aziende: fino a 200 addetti.

In caso di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (DLSPP) deve completare il percorso formativo di cui al presente Accordo Stato/Regioni, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione:

  • coloro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11/01/2012, un corso di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626. Per questi soggetti, sussiste comunque l’obbligo di aggiornamento.
  • I datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, commi 2,3, e 5 del decreto legislativo n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato/Regioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale 14/02/2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplicita l’attività del datore di lavoro.

DURATA DEL CORSO: 32 ORE

CORSO DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento formativo ha periodicità quinquennale. Dalla lettura dell’accordo Stato/Regioni, risulta che i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.

È previsto per:

  • DLSPP delle seguenti tipologie di attività a rischio medio scritte sopra;
  • A coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997;
  • Agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626.

DURATA DEL CORSO: 10 ORE

Le tipologie di attività a rischio alto:

  • Costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, identificate anche dalle seguenti categorie  ATECO 2007:
    • B: 05, 06, 07, 08, 09
    • F: 41, 42, 43
    • C:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32
    • D: 35
    • E: 36, 37, 38, 39
    • Q: 85, 87
  • Aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (Escluse le aziende industriali di cui all’art. I del D.P.R. n. 175 del 17 maggio 88 soggette all’obbligo di dichiarazioni o notifica (utilizzo sostanze pericolose) come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private);
  • Aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti;
  • Aziende della pesca: fino a 20 addetti;
  • Altre aziende: fino a 200 addetti.

In caso di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (DLSPP) deve completare il percorso formativo di cui al presente Accordo Stato/Regioni, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione:

  • coloro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11/01/2012, un corso di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626. Per questi soggetti, sussiste comunque l’obbligo di aggiornamento.
  • I datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32, commi 2,3, e 5 del decreto legislativo n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza Stato/Regioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale 14/02/2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplicita l’attività del datore di lavoro.

DURATA DEL CORSO: 48 ORE

CORSO DI AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento formativo ha periodicità quinquennale. Dalla lettura dell’accordo Stato/Regioni, risulta che i cinque anni decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11/01/2012.

È previsto per:

  • DLSPP delle seguenti tipologie di attività a rischio alto scritte sopra;
  • A coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997;
  • Agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19/09/1994, n. 626.

DURATA DEL CORSO: 14 ORE

I MODULI

Modulo A

Il modulo A è il corso base per chi volesse ricoprire il ruolo di RSPP o ASPP.
Valido per tutti i Macrosettori ATECO
Costituisce credito formativo permanente, non è previsto un corso di aggiornamento.

DURATA CORSO: 28 ORE

Il D. Lgs. 81/08 (art. 31) prevede che ogni Datore di Lavoro (DL) debba obbligatoriamente organizzare una funzione aziendale che si occupi specificamente del miglioramento dei rischi nell’ambiente di lavoro: il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP), egli deve pure (art. 17 D. Lgs. 81/08) designare obbligatoriamente un Responsabile di tale funzione aziendale (RSPP) e, eventualmente, alcuni addetti (ASPP) a supporto. Gli RSPP e gli ASPP, possono essere figure interne e/o esterne all’Azienda e devono possedere i seguenti requisiti professionali (art. 32 del D.Lgs. 81/08):

  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (ovvero il modulo A di base e i moduli B relativi allo specifico settore ATECO di appartenenza dell’azienda).
    L’esonero dalla frequenza dai corsi A e B è previsto soltanto in alcuni casi circoscritti, definiti dall’art. 32, comma 5 del D.lgs.81/08. In particolare, sono esonerati i possessori dei seguenti titoli di studio:

Classi di Laurea Triennale

    • laureati in ingegneria civile ed ambientale – classe di laurea L7;
    • laureati in ingegneria dell’informazione – classe di laurea L8;
    • laureati in ingegneria industriale – classe di laurea L9;
    • laureati in scienza dell’architettura – classe di laurea L17;
    • laureati in scienze e tecniche dell’edilizia – classe di laurea L23.

Classi di Laurea Magistrale

  • laureati in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile – classe di laurea 4;
  • laureati in ingegneria civile ed ambientale – classe di laurea 8;
  • lauree in ingegneria dell’informazione – classe di laurea 9;
  • lauree in ingegneria industriale – classe di laurea 10.

Per la sola figura di RSPP essere in possesso dell’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, al corso modulo C

Modulo B
Il modulo B è comune sia per il ruolo di ASPP che quello di RSPP non è propedeutico per il modulo C (punto 2.4.2 linee guida dell’acc. Stato regioni del 26 01 2006 ) e contiene i seguenti obiettivi generali:
  • acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti;
  • acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto;
  • contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

È previsto per coloro che vogliono assumere l’incarico di R.S.P.P. o A.S.P.P. e siano in possesso del certificato di frequenza del modulo A o esonerati

La durata del corso dipende dal CODICE ATECO di appartenenza:
ATECO 1: 36 ore
ATECO 2: 36 ore
ATECO 3: 60 ore
ATECO 4: 48 ore
ATECO 5: 68 ore
ATECO 6: 24 ore
ATECO 7: 60 ore
ATECO 8: 24 ore
ATECO 9: 12 ore

Modulo C

Il Modulo C per RSPP, secondo l’accordo Stato Regioni del 26-01-2006, costituisce credito formativo permanente, per cui non è previsto alcun modulo di aggiornamento.

Il modulo integra il percorso formativo dei Responsabili S.P.P. al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza su:

  • sistemi di gestione della sicurezza organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione,
  • dinamiche delle relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici,
  • progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.

Il modulo C è di specializzazione per i soli RSPP che siamo in possesso del certificato di frequenza dei moduli A.

La durata del corso è di 24 ore

La qualifica conseguita ha una validità di 5 anni.